Aspetti legali di ipnosi

RELAZIONE DI SPETTU MICHELE


Finalmente anche in Italia l’utilizzo delle tecniche introspettive, tra queste l’ipnosi, sono sempre piu’ riconosciute come un aiuto molto benefico per la vita moderna, ed anche le leggi stanno diventando sempre piu’ permissive verso l’ipnosi professionale indipendente.

Quella dell’ipnologo (hypnotherapist) e’ una figura professionale emergente del XXI secolo.

Il 2004 e’ stato l’anno di una vera e propria rivoluzione legislativa mondiale a favore dell’ipnosi (e soprattutto a favore del consumatore, che per l’ipnosi ha diritto sia di usufruire di ipnotisti esperti.

Si ritiene utile dire che gia’ oggi negli Stati Uniti molti ipnotisti non medici fanno ipnoterapia negli ospedali pubblici (la professione indipendente di ipnoterapista esiste ed e’ riconosciuta in USA fin dal 1979 ed e’ molto evoluta, ed,inoltre, c’e’ da dire che anche in Europa abbiamo diversi esempi di liberta’ e progresso: infatti in Francia e in Inghilterra, chiunque puo’ esercitare liberamente non solo l’ipnoterapia, ma anche la psicoterapia privata.

Negli Stati Uniti l’’American Medical Association, ovvero l’Ordine dei Medici americani, ha deciso che, a cominciare dall’1 gennaio 2004, anche gli ipnotisti non terapeuti (non-licensed) possono operare nella Sanita’ (proprio a tale scopo l’AMA ha introdotto una nuova terminologia dei codici di procedura CPT – Current Procedural Terminology).

L’11 Febbraio 2004 è stata finalmente approvata, la Direttiva Europea COM (2002)119, relativa al riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali tra i paesi membri, e, quindi oramai anche l’Italia dovrebbe riconoscere le attivita’ professionali esistenti all’estero, come l’ipnoterapia. A tal proposito, nel Giugno 2004 l’Ufficio Legale Europeo, sul sito dell’unione europea, rintracciabile nella sezione per i diritti dei cittadini (Europe Direct, servizio di orientamento per i cittadini), ha testualmente affermato che : “se la professione di cui si tratta non e’ regolamentata nello Stato di accoglienza, allora non e’ necessario richiedere il riconoscimento delle qualifiche; e’ possibile cominciare a svolgere tale professione in questo Stato alle stesse condizioni che si applicano ai cittadini nazionali e con gli stessi diritti e gli stessi obblighi”.

In data 5 gennaio 2005 nuovamente l’ufficio legale europeo ha testualmente affermato che : “la professione di ipnoterapista non e’ regolamentata in Italia, ovvero per esercitarla non e’ richiesto il conseguimento di un diploma particolare ne’ e’ obbligatorio far parte di un ordine professionale.

Gli esperti giuridici del servizio europeo di orientamento del cittadino, in data 25 aprile 2006 hanno ribadito che: “il principio di base dell’Unione europea stabilisce che chi e’ qualificato ad esercitare una professione nel paese di provenienza puo’ esercitarla in qualsiasi altro paese dell’Unione. Per quelle attivita’ esercitabili solamente dai titolari di diplomi, titoli, certificati o qualifiche particolari definiti dal paese ospitante (denominate professioni regolamentate) e’ stata prevista a livello europeo una regolamentazione (mediante un ‘Sistema Generale’ di riconoscimento istituito con la Direttiva 89/48/CEE volta ad agevolare il riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche professionali: in tal modo i cittadini vengono autorizzati allo svolgimento di una professione specifica nel paese ospitante (in questo caso Italia).

Qualora invece la professione in questione non sia regolamentata nello Stato membro ospitante, non e’ necessario richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali: in questo caso e’ possibile iniziare ad esercitare la professione nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni che si applicano ai cittadini dello stesso; in alcuni casi dovra’ tuttavia essere presentato un certificato che attesti l’esercizio della professione per almeno due anni nel corso degli ultimi dieci anni. Per quanto riguarda la professione di ipnoterapista in Italia, essa non risulta essere regolamentata”.

Si noti che l’attivita’ professionale di ipnotista/ipnoterapista in Italia continua a non esistere, ed e’ proprio per questo che tuttora non e’ neppure possibile stipulare un’assicurazione di indennita’ professionale per l’ipnotismo o l’ipnoterapia (come invece si fa in Inghilterra e altrove). Infatti le compagnie di assicurazione hanno confermato che anche volendo assicurare una professione ancora inesistente, non si potrebbe in ogni caso valutare il rischio professionale, non essendoci una casistica o una statistica.

Purtroppo, quindi, l’Italia e’ veramente ancora nel buio piu’ cieco possibile. Fortunatamente, come già detto, il 2004 e’ stato l’anno della ‘rivoluzione’, e finalmente, dal 2005 grazie a questa direttiva europea, ad esempio un ipnotista con certificazione o accreditamento inglese, potra’ fare cio’ che sa fare meglio, cioe’ esercitare la sua nobile professione anche in Italia.

In questo modo l’intera societa’ godra’ dei benefici derivanti dalla caduta definitiva di quelle restrizioni che certe lobby hanno tenuto in piedi finora, soprattutto in Italia (ma anche altrove). Infatti non esiste alcun motivo eticamente giustificabile per ostacolare o persino impedire il libero accesso del pubblico a un servizio cosi’ utile e innocuo come l’ipnotismo professionale svolto da operatori specializzati non-medici e non-psicologi. Ad esempio in Inghilterra l’ipnoterapia professionale e’ libera, diffusa, e molto evoluta (a tutto vantaggio del consumatore), mentre qui in Italia siamo in una barbarica preistoria (a tutto vantaggio delle lobby).

Seconda la letteratura scientifica l’ipnologo non è un medico, né uno psicologo, né uno psicoterapeuta. Non fa diagnosi. Non fa terapie. L’ipnosi non è una terapia né un suo sostituto, bensì un ottimo supporto complementare riconosciuto.

L’ ipnosi è un funzionamento naturale del sistema nervoso che attiva certe capacità di auto-guarigione.

Con l’ipnosi tutti i benefici sono generati dal cliente, l’ipnologo può solo stimolare tale attività e basta. L’ipnosi è assolutamente innocua, è altamente benefica, ed è interamente sotto il controllo del cliente. L’ipnosi non è una cura. E’ un apprendimento.

L’ipnologo professionista semplicemente insegna l’ipnosi e l’autoipnosi per scopi benefici e di guarigione, collaborando con il cliente secondo un piano di lavoro concordato insieme per raggiungere l’obiettivo. Quando il cliente mette in risalto o evidenzia dei sintomi clinici, questi inizialmente devono sempre essere valutati da un medico. Soltanto dopo un tale esame l’ipnologo può usare l’ipnosi, essendo questa un complemento paramedico ma non una terapia ne’ un suo sostituto.

Tramite il consenso informato si deve spiegare all’assistito la configurazione del rapporto professionale che si basa esclusivamente sulla relazione interpersonale e sull’utilizzo delle tecniche ipnotiche e di counseling. Durante gli incontri non saranno effettuate cure mediche, né psicologiche né diagnosi o ristrutturazioni della personalità. Nel caso si rilevasse la necessità di un intervento più specifico il cliente verrà indirizzato verso figure professionali adeguate.

L’ approvazione della Direttiva Europea COM (2002) 119 (relativa alle qualifiche professionali e loro validità nella UE) ha permesso di poter svolgere la professione in ogni paese comunitario.

Per lavorare legalmente in Italia l’ipnologo deve rispettare le leggi italiane, e inoltre ha bisogno di essere iscritto negli elenchi professionali inglesi della APHP (o altri equipollenti), in modo da garantire quegli obblighi etici e deontologici che rendono la professione regolamentata e possibilmente immunizzata contro i ciarlatani. Solo a queste condizioni di sicurezza per il consumatore si puo’ applicare il principio legislativo europeo di base per il quale chi e’ qualificato ad esercitare una professione nel paese di provenienza puo’ esercitarla in qualsiasi altro paese dell’Unione Europea (ad esempio l’Italia).

 
DOVE È AMMESSO L’USO FORENSE DELL’IPNOSI?


Negli Stati Uniti tra gli Stati che ammettono l’uso delle tecniche ipnotiche a scopo investigativo o giuridico si possono citare la California il Texas ed ancora :Alabama California (*) Pennsylvania Alaska Michigan Utah Arizona Minnesota VirginiaConnecticut Missouri Washington Delaware Nebraska West Virginia Florida New York IndianaHawaii North Carolina Iowa Illinois Oklahoma Kansas

In questi Stati esistono codici deontologici e linee guida che governano l’uso dell’ipnosi a scopi forensi molto rigide; ad esempio non è ammesso l’uso della trance ipnotica nei confronti degli imputati o dei sospettati.In altri Stati come:Georgia South Dakota Wyoming Mississippi Louisiana Colorado Nevada North Dakota Idaho New Mexico Oregon Ohio New Jersey Tennessee Texas

le regole sono ancora più stringenti e richiedono procedure di salvaguardia everifica incrociata affinchè le testimonianze rese in stato ipnotico siano ammissibili.

Non solo gli USA hanno da tempo adottato l’uso dell’ipnosi in ambito giuridico e/o investigativo. Tra gli altri paesi vanno ricordati: Canada, Australia, Israele, Russia. Paesi occidentali nei quali l’ipnosi non è ammessa: Spagna, Germania, Francia tanto per citarne alcuni.

 
L’IPNOSI NEL CODICE PENALE ITALIANO


Sul codice penale italiano sono presenti due articoli che citano l’ipnosi a “sproposito”, in quanto non e’ possibile commettere tali reati con l’ipnosi, infatti, come sappiamo dalla letteratura scientifica che l’ipnosi e’ del tutto innocua, e con l’ipnosi non e’ possibile sopprimere la coscienza o la volonta’, e non e’ neppure possibile rendere incapace una persona (anzi, se mai e’ il contrario).

Tali articoli sono: l’Art. 613 rubricato:”stato di incapacita’ procurato mediante violenza”, afferma espressamente che: “chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d’incapacita’ d’intendere o di volere, e’ punito con la reclusione fino a un anno […]. La pena e’ della reclusione fino a cinque anni: 1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato; 2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto”.

L’Art. 728 rubricato:” trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volonta’ altrui” afferma espressamente che:”Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d’ipnotismo [nota: ipnotismo e’ errato, essendo la tecnica usata; si deve dire stato di ipnosi], o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volonta’, e’ punito, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumita’ della persona, con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda […]. Tale disposizione non si applica se il fatto e’ commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria”. Per integrare il reato di cui sopra servono la soppressione di certe facolta’ mentali e un pericolo per l’incolumita’ personale. Entrambe le condizioni sono impossibili da realizzare con l’ipnosi. Quindi il legislatore era un totale ignorante in fatto di ipnosi, ma evidentemente era soggetto all’influenza politica delle lobby, visto che la disposizione non si applica ai terapeuti.

È interessante notare che tutti gli articoli focalizzano l’attenzione su “…sopprimere la coscienza o la volontà” ma, l’ipnosi non fa (perché non può farlo) nulla di tutto questo. Il legislatore quindi ha formulato delle leggi viziate dall’ignoranza che tuttora impediscono in Italia l’uso forense delle tecniche ipnotiche. Semplicemente assurdo!

 

L’IPNOSI NEL CODICE DI PROCEDURA PENALE ITALIANO

 

Ipnosi e prova scientifica

 

Anche se il vigente codice di procedura penale italiano non contiene specifici riferimenti in merito all’impiego dell’ipnosi come mezzo probatorio, l’orientamento prevalente si dichiara contrario al suo utilizzo sia nell’interrogatorio dell’imputato sia in quello dei testimoni.

Alcuni autori sottolineano come il codice di rito esclude qualsiasi intervento manipolante attuabile con metodi scientifici, indipendentemente dal giudizio di validità della tecnica medesima da parte della comunità scientifica di riferimento.

A tal proposito infatti l’art. 64 c.p.p. rubricato :”Regole generali per l’interrogatorio” al 2 comma, così recita: “ Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti (…)”, evidenziando come le regole dell’interrogatorio riflettono l’esigenza di tutelare la libertà e la dignità della persona pretendendo che la stessa non sia sottoposta a pressioni o suggestioni o metodi alternativi per far riaffiorare il ricordo di particolari avvenimenti.

Inoltre il legislatore, attraverso l’art. 188 c.p.p. (Libertà morale della persona nell’assunzione della prova), che recita “Non possono essere utilizzati neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti”, intende tutelare sia la libertà morale e personale del soggetto, da ritenersi bene indisponibile e quindi sottratto alla stessa valutazione dell’interessato, che la genuinità e la certezza della prova. Poiché nel nostro ordinamento vi è una lacuna legislativa nella predisposizione dei criteri di valutazione della scientificità, l’orientamento dottrinale ha proposto di colmare tale mancanza mediante lo strumento dell’integrazione analogica, In particolare, quindi, in riferimento alle metodologie scientifiche che ancora non hanno ricevuto un consenso generalizzato da parte della comunità scientifica, fra le quali possiamo a buon titolo collocare l’ipnosi, se ne ammette l’ammissibilità sulla base dei criteri esposti ex art. 189 c.p.p. quali:

1) idoneità del metodo ad assicurare l’accertamento del fatto;

2) assenza di pregiudizio per la libertà morale della persona interessata;

3) preventiva indicazione delle modalità di assunzione della prova, sulla quale il giudice deve sentire il parere delle parti.

Ricordo che l art. 189 c.p.p. rubricato.” Prove non disciplinate dalla legge” afferma che: “Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova”.

A tal proposito si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato che: “Nel valutare i risultati di una perizia, il giudice deve verificare la stessa validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati dal perito, allorché essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciò non sottoposti al vaglio di una pluralità di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore, sì da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunità scientifica. Quando, invece, la perizia si fonda su cognizioni di comune dominio e su tecniche di indagine ormai consolidate, il giudice deve verificare unicamente la corretta applicazione.

Fra i numerosi campi di applicazione dell’ipnosi in ambito forense quali emergono dalla analisi della letteratura di settore, particolare attenzione deve essere posta, sul suo impiego nell’interrogatorio dell’imputato e nella capacità di suscitare ricordi di avvenimenti passati in testimoni o vittime di reato.

 

Ambiti forensi di impiego dell’ipnosi

 
• Scoprire eventuali simulazioni di malattie.

• Identificare le menzogne e controllare la verità.

• Ottenere confessioni.

• Suscitare ricordi di avvenimenti passati coperti da

amnesia.

• Migliorare il ricordo di avvenimenti passati.

• Indagare sulla volontà criminosa.

• Investigare sull’eventualità che un crimine sia stato

perpetrato su istigazione di un ipnotista criminale.

• Diagnosticare la capacità di intendere e di volere.

• Impiego quale strumento di indagine e di terapia in

criminologia.

• Impiego come mezzo terapeutico in vittimologia.

 

Ipnosi e interrogatorio dell’imputato

 

Per poter valutare l’attendibilità di questa particolare tecnica in questo specifico campo è necessario, innanzitutto, fare riferimento a ciò che può definirsi ipnosi. L’American Psychiatric Association nel Report on Medical Use of Hypnosys (2004) definisce l’ipnosi come quella “(…) condizione temporanea di modificata attenzione del soggetto, che può essere indotta in un’altra persona, e durante la quale vari fenomeni possono apparire o spontaneamente o in risposta a stimoli verbali”. Fra le numerose definizione offerte dai vari autori, particolare attenzione merita, quella fornita da Arone di Bertolino (2003) il quale, considerando l’ipnosi “(…) uno stato mentale che si può sviluppare spontaneamente (…), una comunicazione rivolta ad un paziente di idee e concezioni in modo tale che egli sarà estremamente recettivo, ma liberamente critico e non passivo, alle idee presentate e quindi motivato ad esplorare le potenzialità di controllo delle risposte e del comportamento psicologico e fisico del proprio corpo”, evidenzia il fatto che l’individuo in trance ipnotica non si trova in una condizione di passiva recettività alle suggestioni dell’ipnotista, ma, al contrario, rimane liberamente critico, capace cioè di modulare le risponde in relazione alle proprie esigenze cognitive ed emotive. Sia pure in stato ipnotico, infatti, il soggetto possiede una ben precisa “coscienza ipnotica”; egli rimane, pertanto, presente a se stesso in quanto la condizione di trance ipnotica costituisce una regressione dell’Io, però sempre al servizio dell’Io stesso (Mastronardi, 2008).

Sebbene durante l’interrogatorio ipnotico possa verificarsi un abbassamento della soglia di volontà ad esprimere menzogne difensive, tuttavia è pressoché escluso che all’impiego dell’ipnosi si accompagni un qualche stimolo ad una maggiore sincerità (Maffei,2007). Sulla base di queste considerazioni, appare evidente che, durante un eventuale interrogatorio in ipnosi, il soggetto è perfettamente in grado di recepire in forma chiara e precisa i termini della contestazione e il valore degli elementi di prova a suo carico, potendo ribattere indicando le prove a propria discolpa: pertanto, se vuole mentire, può farlo anche sotto ipnosi (Mastronardi,2008).

 
Ipnosi nel testimone e nella vittima amnesica


L’ipnosi è stata validamente utilizzata sia per migliorare i ricordi di avvenimenti passati, sia per suscitare quelli celati da amnesia. In tal senso in letteratura è disponibile un ampia casistica riportata, fra gli altri, Schafer e Rubio (1978), Kroger e Doucé (1979), Gulotta (1980), Granone (1987).

Per poter chiarire meglio il ruolo dell’ipnosi nel facilitare il recupero di memorie relative a fatti criminosi, è necessario soffermarci sulle peculiarità inerenti i processi afferenti alla cosiddetta “psicologia della testimonianza” (Crisi, 2008).

Il riconoscimento di una persona, di un oggetto o di un luogo significa che lo si è codificato (registrazione), consolidato (mantenimento)e recuperato (rievocazione). La testimonianza è condizionata da vari processi psichici che entrano in azione quando il futuro testimone si trova ad osservare un fatto e terminano con la rievocazione dello stesso. Il processo testimoniale, infatti, inizia sempre con una percezione (fissazione dell’evento) e termina con una rievocazione espressiva dell’accadimento; tra queste due fasi intercorre un periodo più o meno lungo di conservazione mnesica del ricordo dei fenomeni percepiti. La testimonianza, pertanto, è una conseguenza diretta della fissazione e dell’evocazione di un evento ma, pur in assenza di disturbi mentali, già nell’immediatezza del fatto e ancor più con il trascorrere dell’evento intervengono fattori che possono deformare la fissazione e quindi la rievocazione del ricordo (cosiddetto “pregiudizio del ricordo”). Quest’ultimo, infatti, non è mai una riproduzione fedele di un evento, ma può essere influenzato da numerosi elementi quali: la carica affettiva che accompagna la particolare esperienza del soggetto; i significati conferiti all’evento; le suggestioni di origine esterna; la continua, normale interferenza dell’immaginario sul reale; eccetera.

Il ricordo è, quindi, il risultato di processi di ragionamento e di elaborazione e non un semplice recupero fedele di informazioni a suo tempo registrate. La memoria, infatti, è soggetta a distorsioni e falsificazioni retrospettive che possono essere influenzate dall’intervistatore portando alla creazione di pseudomemorie e falsi ricordi (sindrome del falso ricordo).

Pertanto l’impiego della testimonianza quale elemento probatorio all’interno del processo penale deve essere considerato con molta attenzione.

Come abbiamo già sottolineato, il nostro diritto e l’autorevole dottrina giuridica sono contrari all’uso dell’ipnosi sia negli indiziati di reato che nel caso di vittime e testimoni anche se esprimono il loro consenso. Negli Stati Uniti d’America, invece, vi una lunga storia dell’impiego processuale dell’ipnosi. Dopo posizioni alterne assunte dalla giurisprudenza di questo paese in merito alla ammissibilità dell’ipnosi in tribunale, nel 1967 la Suprema Corte degli U.S. ha decretato che “Anche se come mezzo per “aiutare” la memoria è insolito, agli effetti legali questa situazione non è diversa da quella in cui un teste afferma di ricordare gli eventi, che prima non riusciva a ricordare, dopo la lettura di un certo documento”, sino a giungere alla sentenza pronunciata nel 1987 nella quale ha affermato l’incostituzionalità di normative statali che escludessero in via astratta il ricorso all’ipnosi.

Nella nostra giurisprudenza, invece, in relazione ai limiti posti dal codice di procedura penale attualmente vigente, mancano casi relativi all’impiego dell’ipnosi quale prova in ambito forense; l’unico riferimento sull’utilizzo in tribunale come prova di una testimonianza basata sull’“emersione” dei ricordi, riguarda l’impiego di un trattamento psicoterapeutico fondato sulla “distensione immaginativa”, che ha portato alla condanna di un parroco di Bolzano alla pena di nove anni di reclusione per violenza sessuale ai danni di una parrocchiana all’epoca minorenne (sentenza Corte di Appello di Bolzano del 16.04.08). Tale sentenza, ribalta la conclusione a cui era giunto il Tribunale di primo grado il quale aveva invece assolto l’imputato, a nostro avviso, appare, tuttavia, quantomeno singolare ritenere, alla luce delle considerazione precedentemente riportate, che i ricordi emersi all’interno di un procedimento psicoanalitico, attraverso l’impiego di una tecnica, quale appunto quella rappresentata dalla cosiddetta “distensione immaginativa” che, nella sostanza, non sembra discostarsi da una modalità di approccio di tipo ipnotico,possano costituire prova epistemologicamente idonea per la ricerca “della verità processuale”, anche sulla base del fatto che i ricordi presentati non hanno trovato conferma dalle altre evidenze probatorie raccolte in corso di processo.

La “distensione immaginativa” si basa su di una atmosfera di tipo regressivo che, connessa al vissuto dell’esperienza di relazione con “l’altro”, può attivare animazioni di tipo fantasmatiche la cui verbalizzazione può fornire materiale idoneo all’elaborazione di ipotesi interpretative simbolicorelazionali da parte del terapeuta all’interno di un setting di cura, ma che, evidentemente, per le caratteristiche intrinseche della modalità di recupero delle immagini presentate dal paziente, non può costituire un fondamento attendibile, in un contesto forense, in relazione ad eventi contestuali ed esperenziali attribuiti al soggetto stesso. “Rivista Medica Italiana di Psicoterapia ed Ipnosi”

Della vicenda se ne occupato il quotidiano “La Stampa” che nel numero del 18 Giugno 2008 ha pubblicato un articolo a firma di Ferdinando Camon dal titolo: “L’incubo inchiodalo stupratore. La vittima ricorda durante la psicanalisi: per il giudice è una prova.

All’imputato sette anni e mezzo di carcere”. Ecco cosa riporta l’articolo:

La sentenza di BOLZANO contiene due rivoluzioni, una nel diritto e una nella psicanalisi, infatti, tale sentenza, sulla quale Rai3 manda in onda una trasmissione («Ombresulgiallo») chiude il processo di una ragazza contro un prete che l’avrebbe violentata da quando lei aveva nove anni fino a quando ne aveva quattordici. La ragazza, in quegli anni zitta e docile (nove anni son pochi, non capiva nulla; però quattrodici son tantini), più tardi cominciò a patire dei disturbi per cui entrò in una terapia analitica, e l’analisi avrebbe fatto riemergere in lei ricordi

lancinanti, così dettagliati da convincerla che contenevano la verità.

Si aprì un processo che si basava su un terreno insidioso: può l’inconscio testimoniare la verità?

Sul lettino la ragazza s’è fatta 350 sedute di psicanalisi, una particolare psicanalisi che non è freudiana né junghiana (poi ne parleremo), ha discusso con l’analista e ha portato in tribunale numerosi sogni, ma ce n’è uno in particolare, in cui lei sogna violenze di marocchini in un bar che si chiama San Giorgio: nome allarmante, perché le violenze che lei denuncia sarebbero avvenute in una parrocchia che si chiama San Pio X, e il prete che le avrebbe compiute si chiama don Giorgio.

Questo sogno è sembrato determinante. Ma se fosse determinante, sarebbe il primo caso in cui un colpevole risulterebbe «incastrato da un sogno» (o, peggio, da una fantasia). E’qui la rivoluzione. Nell’attribuire al mondo dei sogni la funzione di garanzia sul mondo reale, tanto forte da reggere una condanna pesante. In primo grado infatti (20 febbraio2006) il prete fu assolto, ma in secondo grado (16 aprile 2008) fu condannato a 7 anni e mezzo. L’assoluzione in primo grado dipese da alcuni punti deboli dell’accusa, che il prete aveva fatto notare: se la ragazza mi avesse visto spogliato, osservò, saprebbe che sul mio corpo c’è un segno particolare (la circoncisione). Il secondo grado di giudizio fu deciso riesaminando lo stesso materiale probatorio discusso in primo grado, ma stavolta con un altro orientamento, più disposto a riconoscere una vicinanza tra sogno e realtà, tra materiale onirico e prove a carico.

L’amico che non si era fatto Otto anni e mezzo di carcere, con quelle motivazioni, sono la fine, per un prete. Adesso si pronuncerà la Cassazione. La Cassazione è attesa a un passo storico. Quel che deciderà lascerà una traccia nella storia del diritto e nella storia della psicanalisi. Perché dovrà pronunciarsi sull’utilizzabilità del sogno in tribunale, il suo rapporto col vissuto, il grado in cui il sogno deforma o conferma la realtà, e le possibilità che la memoria, perduta per una serie di traumi, possa venir ricostruita con particolari tecniche psicanalitiche. La ragazza si è sottoposta a un metodo che si chiama «distensione immaginativa», che non è molto lontano dall’ipnosi. Questo metodo dovrebbe permettere alla memoria di allargarsi fino a rioccupare il terreno dal quale s’era ritirata. Rioccupando quel terreno, la ragazza vi ha visto, sopra, don Giorgio, qualche volta con un amico, le loro ripetute violenze, come quelle che nelle cronache talvolta commettono I marocchini. Dimenticavo: l’amico di don Giorgio, un ragazzo, che non ricordava nulla, fu invitato a sottoporsi anche lui alla «distensione immaginativa», ma anche alla fine della cura non ricordava niente. Era il tentativo di «costruire un testimone mediante la psicanalisi»?

Comunque, è fallito. Nessun dubbio però sul fatto che quelle violenze, per la ragazza,siano verità, tant’è vero che la fanno ammalare, la caricano di sintomi. Il problema è se i sintomi siano il prodotto della realtà esterna o della realtà interna. Gli psicanalisti dicono che non è la biografia o la storia che genera nevrosi, ma la nevrosi che genera biografia e storia.

Perciò i sogni e le fantasie si usano in analisi, non nelle aule giudiziarie. Se i sogni di coloro che vanno in analisi fossero prove a carico, non basterebbero tutte le prigioni ad accogliere i loro famigliari e amici e conoscenti. Quando leggiamo che un imputato è «incastrato dal dna, o da una scheda telefonica, o da una impronta», ci sentiamo sollevati;ma adesso leggiamo che un imputato è

«incastrato da un sogno» o «da una fantasiaindotta», e francamente ci sentiamo allarmati.

Conclusioni

L’impiego dell’ipnosi in ambito forense non può sottrarsi alla valutazione secondo i criteri adoperati per stimare l’attendibilità della prova scientifica. In relazione all’utilizzo dell’ipnosi sugli indiziati di reato onde identificare menzogne e controllare la verità di determinate affermazioni, riteniamo che essa non debba venire impiegata neanche con il loro consenso, in quanto è escluso che il suo utilizzo si accompagni ad un qualche stimolo ad una maggiore sincerità.

Nel caso dell’impiego dell’ipnosi per il recupero di memorie in testimoni o vittime di reati, sebbene il nostro ordinamento e la maggioranza della dottrina giuridica sia contraria, si deve ritenere, invece, che un suo utilizzo in casi particolarmente selezionati e con infinite cautele (tenendo in considerazione la possibilità di pseudomemorie), possa rilevarsi utile ai fini di giustizia. In questi casi dovranno essere adoperate la stessa accortezza e le stesse eccezioni impiegate dalla magistratura americana, regolandosi caso per caso e riservandosi il giudice di attribuire volta per volta alle stesse risultanze il giusto peso, in relazione soprattutto agli altri elementi di confronto reperibili negli atti processuali. In particolare, dopo aver selezionato i casi ed avere ottenuto il consenso scritto della persona che richiede, per il diritto alla salute, di essere sollevata dall’amnesia, si impiegheranno tecniche ipnotiche generiche, atte a far sì che una volta tornati allo stato di veglia i soggetti possano ricordare episodi o fatti per i quali soltanto in un momento successivo potranno essere interrogati in stato di “coscienza vigile”. L’impiego dell’ipnosi in questi casi dovrà, quindi, essere limitata unicamente ad “allenare”, per così dire, il soggetto, suggerendo, attraverso delle istruzioni post-ipnotiche, che ricorderà al meglio ciò che gli si chiederà in un secondo momento allo stato di veglia dopo la seduta, evitando, pertanto, di fornire suggestioni che potrebbero rappresentare fondamento su cui installare pseudomemorie. Infine è necessario sottolineare la importanza di registrare tutte le sessioni ipnotiche nella loro completezza con un sistema di videoregistrazione sonora sia per avere materiale che possa essere visionato dalle varie parti interessate che per provare la correttezza della propria indagine in caso di eventuali contestazioni.

Le potenzialità e i limiti di tecniche introspettive come l’ipnosi possono essere notevoli. Infatti, la regressione ipnotica e il suo intrinseco recupero di ricordi ed emozioni del passato, consente di poter raggiungere importanti obiettivi se condotta con maestria e competenza, al di là di titoli di studio accademici che spesso, troppo spesso, sono solo grossi contenitori privi dicontenuto. La competenza, l’acutezza, l’intuito, la conoscenza, la creatività del pensiero e la conseguente possibilità di ottenere risultati significativi e costruttivi vanno al di là delle etichette e dell’appartenenza. È curioso notare come chi parla di ipnosi il più delle volte non sappia nemmeno cosa sia e nonostante questo è in grado di “stabilire” che nei tribunali non è usata.

La preconcetta critica alle ricerche sulle abductions dovrebbe lasciare il posto a una maggior onestà intellettuale e a un pizzico di conoscenza in più degli argomenti che si vorrebbero demolire.